L’articolo 18 del Testo Unico disciplina gli obblighi del datore di lavoro, dichiarando nello specifico che egli è tenuto a:
• nominare il medico competente
• fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI);
• assolvere l’obbligo di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori tramite corsi specifici;
• assicurarsi che solo i lavoratori che hanno ricevuto la giusta formazione accedano ad aree esposte a rischi specifici;
• vigilare e richiedere l’osservanza delle norme vigenti da parte dei lavoratori;
• far effettuare ai lavoratori visita medica regolarmente;
• provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza in caso di emergenza;
• astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in situazioni in cui il pericolo persiste;
• provvedere all’elaborazione del DVR;
• consegnare tempestivamente una copia di esso a chi ricopre il ruolo di RLS;
• confrontarsi con l’RLS per l’applicazione di misure di sicurezza volte a tutelare i lavoratori;
• aggiornare le misure di sicurezza in base ai cambiamenti del sistema produttivo o lavorativo;
• comunicare all’INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni avvenuti;
Quali obblighi non può delegare il Datore di lavoro
• le Responsabilità relative alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR;
Per quanto riguarda l’indelegabilità delle responsabilità derivanti dalla valutazione dei rischi, la legge non intende dire che il datore di lavoro non può avvalersi del supporto di tecnici esperti in sicurezza per redigere il DVR, ma che deve comunque assumersi in prima persona la responsabilità derivanti da una elaborazione carente o da una valutazione poco efficace.
N.B. Sanzioni per il Datore di Lavoro
Per irregolarità o violazioni relative ai due obblighi indelegabili elencati precedentemente il datore di lavoro può incorrere in:
• ammenda che va da circa 1.000 euro a circa 4.000 euro, in caso di DVR incompleto;
• arresto da 3 a 6 mesi e multa da 2.500 a 6.400 euro in caso di mancata redazione del DVR;
• arresto da 3 a 6 mesi e multa da 2.500 a 6.400 euro in caso di mancata nomina del RSPP;
In tutti gli altri casi le sanzioni del datore di lavoro sono comuni a quelle applicabili al dirigente per la sicurezza, ovvero:
• arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.600 a 6.500 euro per mancata nomina del medico competente;
• provvedimenti analoghi anche per mancata fornitura dei DPI, mancato aggiornamento delle misure di prevenzione;
• arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.300 a 5.700 euro per assegnazione di mansioni non adatte alle capacità professionali o alle condizioni di salute dei lavoratori;
• ammenda da 2.200 a 4.400 euro per irregolarità o mancato invio dei lavoratori alla visita medica;
• arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 4.400 euro per mancata consegna del DVR ai rappresentanti dei lavoratori;
• sanzione da 500 a 1.800 euro per mancata comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro;
• sanzione da 50 a 300 euro per mancata comunicazione all’INAIL dei nominativi del RLS.